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Sez. 1, Sentenza n. 2181 del 22/02/1992 (Rv. 475875 - 01)

Trentino Alto Adige - Uso della lingua tedesca e del ladino - In genere | Uso della lingua tedesca nei procedimenti giurisdizionali - Disciplina antecedente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 574 del 1988 - Conciliatore di una località della provincia di Bolzano - Sentenza redatta in lingua tedesca - Impugnazione - Ricorso per Cassazione - Copia della sentenza in lingua italiana - Deposito - Omissione - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso.
Stato
decisa il 1992-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475875-01

Trentino Alto Adige - Uso della lingua tedesca e del ladino - In genere

Con riguardo alla normativa in materia di uso della lingua tedesca nei procedimenti giurisdizionali nella regione Trentino-Alto Adige (artt. 6 e 7 del d.P.R. 3 gennaio 1960 n. 103), prima dell'entrata in vigore del d.P.R. 15 luglio 1988 n. 574, contenente norme di attuazione dello statuto speciale della medesima regione nella suddetta materia (art. 25 n. 2), è improcedibile il ricorso per Cassazione proposto ai sensi dell'art. 339, ultimo comma, cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 5 della legge 30 luglio 1984 n. 399) contro una sentenza del conciliatore di una località della provincia di Bolzano, redatta in lingua tedesca, nel caso in cui il ricorrente non ne abbia depositata una copia in lingua italiana a norma degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 3 gennaio 1960 n. 103, non potendo ritenersi soddisfatto il precetto di cui all'art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. con il deposito della sola sentenza impugnata redatta in lingua tedesca, attesa l'applicabilità della regola generale dell'art. 122 cod. proc. civ., il quale dispone che in tutto il processo è prescritto l'uso della lingua italiana.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 122 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., DPR 03/01/1960 num. 103 art. 6 CORTE COST., DPR 03/01/1960 num. 103 art. 7, Legge 30/07/1984 num. 399 art. 5 CORTE COST., DPR 15/07/1988 num. 574 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)