Sez. 1, Sentenza n. 6301 del 10/07/1996 (Rv. 498479 - 01)
TRENTINO-ALTO ADIGE - USO DELLA LINGUA TEDESCA E DEL LADINO - IN GENERE | Mancato uso della lingua tedesca nell'atto di contestazione immediata di un'infrazione alla circolazione stradale nei confronti di un cittadino di lingua tedesca - Disciplina antecedente all'entrata in vigore del d.P.R. n. 574 del 1988 - Legittimità dell'atto di contestazione - Esclusione - Eccezione di invalidità dell'atto di contestazione - Formulazione nel ricorso in opposizione all'ordinanza - Ingiunzione - Ammissibilità.
TRENTINO-ALTO ADIGE - USO DELLA LINGUA TEDESCA E DEL LADINO - IN GENERE
Con riguardo a violazioni amministrative alle norme sulla circolazione stradale accertate nella Provincia di Bolzano nel 1987 - quando, da un lato, non erano ancora entrate in vigore le disposizioni contenute nel d.P.R. 15 luglio 1988 n. 574 (art. 39 in materia di uso della lingua tedesca e ladina) e, dall'altro, le disposizioni contenute nel d.P.R. 3 gennaio 1960 n. 103 risultavano superate dalla circostanza che con la legge costituzionale 10 novembre 1971 n. 1 (artt. 52 e 53) erano stati sostituiti gli originari artt. 84 e 85 dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige (adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 5), in attuazione dei quali le disposizioni stesse erano state emanate - è illegittimo l'atto di contestazione immediata delle violazioni amministrative effettuato solo in lingua italiana ad un cittadino di lingua tedesca, atteso il fondamento costituzionale del diritto di tale cittadino di ricevere l'atto (anche) in lingua tedesca, costituito dagli artt. 6 Cost. e 99, 100 del D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, che garantiscono una "tutela minima" all'appartenente alla minoranza linguistica, anche in assenza di una disciplina specifica, attraverso l'interpretazione costituzionale dell'ordinamento. L'eccezione di invalidità - inefficacia dell'atto di contestazione immediata (non seguito, nella specie da successivi atti di contestazione in lingua tedesca) è ritualmente formulata nel ricorso in opposizione all'ordinanza - ingiunzione, non essendo applicabile la procedura di cui agli artt. 8 e 10 del d.P.R. n. 574 del 1988, "medio tempore" entrata in vigore.
Riferimenti normativi: DPR 15/07/1988 num. 574 art. 39, DPR 03/01/1960 num. 103 CORTE COST., Legge Cost. 10/11/1971 num. 1 art. 52, Legge Cost. 10/11/1971 num. 1 art. 53, Legge Cost. 26/02/1948 num. 5 art. 84, Legge Cost. 26/02/1948 num. 5 art. 85, Costituzione art. 6, DPR 31/08/1972 num. 670 art. 99, DPR 31/08/1972 num. 670 art. 100, DPR 15/07/1988 num. 574 art. 8, DPR 15/07/1988 num. 574 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)