Sez. 1, Sentenza n. 1217 del 30/03/1977 (Rv. 384887 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO - DEI LAVORATORI AGRICOLI - SANZIONI AMMINISTRATIVE - DISCIPLINA APPLICABILE - OPPOSIZIONE CONTRO L'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - PROCEDIMENTO - MEZZI DI IMPUGNAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO - DEI LAVORATORI AGRICOLI - SANZIONI AMMINISTRATIVE - DISCIPLINA APPLICABILE - OPPOSIZIONE CONTRO L'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - PROCEDIMENTO - MEZZI DI IMPUGNAZIONE.*
L'art 20 del DL 3 febbraio 1970 n 7 sul collocamento dei lavoratori agricoli (convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970 n 83) stabilisce che per le sanzioni amministrative, irrogate dall'ispettorato del lavoro a seguito di infrazioni al decreto medesimo, sono applicabili le norme della legge 3 maggio 1967 n 317, in tema di depenalizzazione delle violazioni al codice della strada ed ai regolamenti locali. Ne consegue che l'opposizione davanti al pretore avverso l'ingiunzione di pagamento di dette sanzioni, prevista dall'art 22 del decreto stesso, e regolata dai medesimi principi riguardanti l'opposizione di cui all'art 9 della citata legge n 317 del 1967, ivi compresi quelli relativi alla posizione di attore assunta dall'opponente, al suo Onere di provare l'illegittimita del provvedimento amministrativo che ha inflitto la sanzione, alla impugnabilita della sentenza del pretore esclusivamente con il ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art 111 della Costituzione. (V 43/76, mass n 378666; (V 3833/75, mass n 378057).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST., Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 20 CORTE COST., Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 22 CORTE COST., Legge 11/03/1970 num. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)