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Sez. 1, Sentenza n. 43 del 09/01/1976 (Rv. 378666 - 01)

COMUNE - FUNZIONE DEL COMUNE - POLIZIA (POTERE REGOLAMENTARE) - IN GENERE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - OPPOSIZIONE - FUNZIONE - ONERE PROBATORIO DELL'OPPONENTE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1976-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378666-01

COMUNE - FUNZIONE DEL COMUNE - POLIZIA (POTERE REGOLAMENTARE) - IN GENERE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - OPPOSIZIONE - FUNZIONE - ONERE PROBATORIO DELL'OPPONENTE - FATTISPECIE.*

L'opposizione all'ingiunzione prevista dalla norma dell'art 9 della legge 3 maggio 1967, n 317 si qualifica come Azione di accertamento negativo della legittimita dell'atto amministrativo. All'opponente, che assume nel giudizio la veste di attore, incombe quindi l'Onere della prova. (nell'enunciare il principio di cui in massima, la suprema Corte ha disatteso la doglianza con cui la ricorrente lamentava che il pretore, in difetto di ogni contraria prova, avesse ritenuto la sussistenza del fatto sanzionato - assunzione di lavoratore senza la prescritta richiesta all'ufficio del lavoro - cosi come accertato nell'ordinanza dell'ispettorato del lavoro). (V 257/75, mass n 373463).*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST., Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 10 CORTE COST., Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 20 CORTE COST., Legge 11/03/1970 num. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)