Sez. L, Sentenza n. 2199 del 30/05/1975 (Rv. 375982 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - CONDIZIONI DI APPLICABILITA - INSERIMENTO IN UNITA PRODUTTIVA OCCUPANTE PIU DI QUINDICI DIPENDENTI - UNITA PRODUTTIVA - NOZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - CONDIZIONI DI APPLICABILITA - INSERIMENTO IN UNITA PRODUTTIVA OCCUPANTE PIU DI QUINDICI DIPENDENTI - UNITA PRODUTTIVA - NOZIONE.*
Ai fini del riconoscimento del diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, attribuito dagli artt 18 e 35 della legge 20 maggio 1970 n 300 (statuto dei lavoratori) ai prestatori d'opera illegittimamente licenziati ed inseriti in una unita produttiva che occupi piu di quindici dipendenti, per unita produttiva deve intendersi qualsiasi articolazione dell'impresa che, per i mezzi di cui e dotata e per il modo in cui e strutturata ed organizzata, sia in grado di realizzare, nel settore in cui opera, un fine produttivo che si inserisca in quello proprio dell'impresa; e cio indipendentemente dal fatto che tale unita sia, a sua volta, articolata in piu uffici operanti nell'ambito territoriale di diversi comuni.*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)