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Sez. L, Sentenza n. 3922 del 21/06/1980 (Rv. 407810 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - COMPUTO DEI DIPENDENTI OCCUPATI PRESSO CIASCUNA UNITA PRODUTTIVA DELLA IMPRESA - LAVORATORI 'ESTERNÌ - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407810-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - COMPUTO DEI DIPENDENTI OCCUPATI PRESSO CIASCUNA UNITA PRODUTTIVA DELLA IMPRESA - LAVORATORI 'ESTERNÌ - INCLUSIONE.*

In relazione a quanto disposto dal primo e dal secondo comma dello art 35 della legge 20 maggio 1970 n 300 (cosiddetto statuto dei lavoratori), nel computo dei dipendenti occupati presso ciascuna unita produttiva dell'impresa, deve aversi riguardo non al profilo dell'effettivo espletamento dell'attivita lavorativa nel limitato ambito topografico di detta unita produttiva, ma alla circostanza che ad essa i lavoratori facciano necessariamente capo per riceverne direttive e controlli e per render conto dell'attivita da loro svolta, la quale, proprio perche soggetta a tali direttive e controlli ed esplicata percio in regime di subordinazione, S'inserisce nel fine economico affidato all'articolazione dell'impresa. Conseguentemente, ai fini del computo suddetto, e dell'applicabilita della tutela assicurata dall'art 18 e dal titolo terzo dello statuto, deve tenersi conto sia dei lavoratori 'internì che di quelli 'esternì, adibiti a lavori da svolgersi, per loro natura, fuori dello stabilimento o dell'ufficio. (V 2191/79, mass n 398542; (V 2199/75, mass n 375982).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)