Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13830 del 07/07/2016 (Rv. 640348 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Protezione internazionale - Rito sommario di cognizione introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2011 - Ricorso per cassazione - Conseguenze in tema di notifica del ricorso ad onere del ricorrente - Sanatoria - Esclusione.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
Le controversie in materia di protezione internazionale, instaurate in data successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, sono assoggettate al rito sommario di cognizione ai sensi degli artt. 19 e 36 di tale decreto legislativo, con contestuale abrogazione del rito speciale già disciplinato dall'art. 35 del d.lgs. n. 25 del 2008. Ne consegue che il ricorso per cassazione relativo ad un giudizio svolto in primo grado con il rito sommario resta assoggettato alla disciplina ordinaria e, pertanto, va notificato alla controparte a cura del ricorrente (e non più della cancelleria) a pena d'inammissibilità, non sanabile attraverso la fissazione di un termine per la nuova notifica del ricorso, trattandosi di inesistenza e non di mera nullità della notifica ed avuto riguardo all'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata conseguente alla scadenza del termine di cui all'art. 327 c.p.c.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35, Decreto Legisl. 10/09/2011 num. 150 art. 19, Decreto Legisl. 10/09/2011 num. 150 art. 34 com. 20 lett. C CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2011 num. 150 art. 36, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)