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Sez. 1 - , Sentenza n. 10540 del 15/04/2019 (Rv. 653472 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di riconoscimento ed esecutività di sentenza straniera - Decorrenza del termine dalla notificazione ad istanza di parte - Comunicazione integrale alle parti dal cancelliere - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2019-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653472-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE

Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di riconoscimento ed esecutività di sentenza straniera decorre solo a seguito della notificazione ad istanza di parte, mentre è irrilevante, al predetto fine, che la stessa sia stata comunicata in forma integrale alle parti dal cancelliere.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 45 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Legge del 1995 num. 218 art. 67 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)