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Sez. 2, Sentenza n. 1476 del 25/10/1965 Ud. (dep. 07/02/1966) Rv. 100480 - 01

COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - SENTENZA RELATIVA ALLA COMPETENZA - IMPUGNAZIONI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1965-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/100480-01

COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - SENTENZA RELATIVA ALLA COMPETENZA - IMPUGNAZIONI - CONDIZIONI.*

Deve ritenersi impugnabile la sentenza con cui il tribunale, rilevata la esistenza d'una circostanza aggravante non contestata ne applicata in primo grado dal pretore, annulli la sentenza impugnata ordinando la trasmissione degli Atti al PM per l'ulteriore corso: invero, in una ipotesi siffatta la sentenza del giudice d'appello non risolve una questione di Competenza (poiche la Competenza deve essere stabilita con riferimento alla contestazione originaria, od a quella risultante da una contestazione suppletiva dibattimentale), onde viene a mancare una delle due condizioni che congiuntamente debbono ricorrere perche l'impugnabilita della sentenza possa essere esclusa ai sensi dell'art 190 capoverso, ultimo inciso, cod proc pen (pronuncia sulla Competenza, possibilita d'un conflitto di Competenza). Nella medesima ipotesi, l'annullamento della sentenza di primo grado deve ritenersi illegittimo, non potendo essere fondato ne sulla norma dell'art 36 capoverso cod proc pen (che si riferisce al caso di eccedenza della contestazione, originaria o modificata, sulla Competenza del giudice) ne su quella dell'art 477 ultima parte, applicabile al giudizio di appello in virtu del rinvio disposto dall'art 519, ma relativo al caso in cui il fatto risulti diverso o piu grave, non anche al caso in cui si profili una circostanza aggravante non contestata (e per il quale soccorre, ma solo nel giudizio di primo grado, la norma dell'art 445 richiamata dallo stesso art 477).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477, Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 519, Cod. Proc. Pen. art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)