diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2519 del 19/11/1987 Ud. (dep. 23/02/1988) Rv. 177689 - 01

CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA IN MATERIA PENALE - CONTESTAZIONE NEL DIBATTIMENTO (CONTESTAZIONE SUPPLETIVA) - GIUDIZIO DI APPELLO - INCOMPETENZA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER SUSSISTENZA DI CIRCOSTANZA AGGRAVANTE - NON CONTESTATA NÈ RITENUTA IN PRIMO GRADO - SOLA IMPUGNAZIONE DEL P.M. - RILIEVO DELL'AGGRAVANTE - IMPOSSIBILITÀ - FONDAMENTO.*
Stato
decisa il 1987-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177689-01

CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA IN MATERIA PENALE - CONTESTAZIONE NEL DIBATTIMENTO (CONTESTAZIONE SUPPLETIVA) - GIUDIZIO DI APPELLO - INCOMPETENZA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER SUSSISTENZA DI CIRCOSTANZA AGGRAVANTE - NON CONTESTATA NÈ RITENUTA IN PRIMO GRADO - SOLA IMPUGNAZIONE DEL P.M. - RILIEVO DELL'AGGRAVANTE - IMPOSSIBILITÀ - FONDAMENTO.*

Nella ipotesi di incompetenza del giudice di primo grado emersa in fase di appello in conseguenza della ravvisata sussistenza di una circostanza aggravante non contestata e non ritenuta in primo grado, il giudice di appello, anche se impugnante sia il P.m., non può rilevare la sussistenza dell'aggravante, perché l'eventuale sentenza emessa a norma dell'art. 36 cod. proc. pen. sarebbe illegittima, in quanto, tendendo a rendere possibile che il P.m. provveda alla contestazione dell'aggravante, eluderebbe la preclusione posta dal sistema processuale, secondo cui la contestazione suppletiva delle circostanze aggravanti, ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen., è limitata al giudizio di primo grado. (V mass n 100480; (V mass n 109203; (V mass n 122101; (V mass n 136551; (V mass n 163669).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 36, Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)