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Sez. L, Sentenza n. 438 del 23/01/1986 (Rv. 444045 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - PRESCRIZIONE ORDINARIA - APPLICABILITÀ - DECORRENZA IN COSTANZA DI RAPPORTO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444045-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - PRESCRIZIONE ORDINARIA - APPLICABILITÀ - DECORRENZA IN COSTANZA DI RAPPORTO - AMMISSIBILITÀ.*

Il diritto del lavoratore al riconoscimento di una determinata qualifica in relazione alle mansioni di fatto espletate, diritto che riguarda la posizione del lavoratore nell'ambito della organizzazione aziendale ed ha carattere non esclusivamente retributivo, non ha ad oggetto uno status personale indisponibile e quindi non è imprescrittibile, ma è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, che decorre anche in costanza di rapporto di lavoro giacché il diritto suddetto non si identifica con quello alla retribuzione sufficiente sancito dall'art. 36 cost., in relazione al quale la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il n. 4 dell'art. 2948 cod. civ. limitatamente alla parte in cui consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro. (V 5122/84, mass n 436908; (V 7541/83, mass n 432136).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)