Sez. L, Sentenza n. 5122 del 12/10/1984 (Rv. 436908 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DI UNA MAGGIORE ANZIANITÀ DI SERVIZIO, PER EFFETTO DEL COMPUTO DI UN PERIODO LAVORATIVO ANTECEDENTE ALLA DATA DI ASSUNZIONE DEL LAVORATORE, COSÌ COME DETERMINATA DAL DATORE - PRESCRIZIONE DECENNALE ORDINARIA - APPLICABILITÀ - DECORRENZA - ESTENSIONE ALLE CONSEGUENTI PRETESE PATRIMONIALI E NON PATRIMONIALI - SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE NEL CORSO DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DI UNA MAGGIORE ANZIANITÀ DI SERVIZIO, PER EFFETTO DEL COMPUTO DI UN PERIODO LAVORATIVO ANTECEDENTE ALLA DATA DI ASSUNZIONE DEL LAVORATORE, COSÌ COME DETERMINATA DAL DATORE - PRESCRIZIONE DECENNALE ORDINARIA - APPLICABILITÀ - DECORRENZA - ESTENSIONE ALLE CONSEGUENTI PRETESE PATRIMONIALI E NON PATRIMONIALI - SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE NEL CORSO DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE.*
La domanda di riconoscimento di una maggiore anzianità di servizio, per effetto del computo di un periodo lavorativo antecedente alla data cui il datore di lavoro fa risalire l'assunzione del lavoratore, è soggetta (come la pretesa di una maggiore qualifica) alla prescrizione decennale ordinaria, con decorrenza dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere e, quindi, dal momento in cui ne è avvenuta la contestazione, da parte del datore di lavoro, attraverso la fissazione di una data iniziale del rapporto pretermissiva di quel periodo. Lo stesso termine prescrizionale si applica, con la medesima decorrenza, anche alle pretese patrimoniali e non patrimoniali dipendenti da detto riconoscimento ed è insuscettibile di sospensione nel corso del rapporto, a differenza della prescrizione quinquennale delle pretese retributive aventi una causa autonoma da quella della maggiore anzianità ed assistite dalla speciale garanzia derivante dall'art. 36 della Costituzione. (V 3091/83, mass n 427999; (V 928/83, mass n 425686; (V 376/83, mass n 425190; (V 7023/82, mass n 424688; (V 1910/82, mass n 419754; (V 5670/81, mass n 416360).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2090, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)