Sez. 3, Sentenza n. 2271 del 03/06/1997 Cc. (dep. 28/06/1997) Rv. 208805 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - PROROGA | Sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari - Incompatibilità con la proroga - Ragione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - PROROGA
In tema di proroga della custodia cautelare, la nozione di gravità delle esigenze cautelari non è affatto incompatibile con quella di attenuazione di queste ultime, poiché nel suo ambito è possibile un'oscillazione tra i due parametri della massima e della minore gravità: anche in quest'ultimo caso le esigenze cautelari mantengono il carattere suddetto, che tuttavia risulta attenuato e consente, ai sensi dell'art.299 cod.proc.pen., l'applicazione di una misura cautelare meno severa o comunque più proporzionata. Ne deriva che la sostituzione della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari non è incompatibile con la proroga della medesima, poiché la gravità delle esigenze, indicate nell'art.274 cod.proc.pen., può permanere pur in presenza di una sua attenuazione; la proroga, poi, è possibile anche con riferimento agli arresti domiciliari, atteso che questi ultimi sono annoverati nella categoria della custodia cautelare ai sensi dell'art.284 comma cinque cod.proc.pen.. (Nella specie la S.C. ha osservato che sarebbe d'altronde illogico ritenere che la proroga sia possibile qualora gli arresti domiciliari siano stati applicati sin dall'inizio e non anche quando vi sia stata la citata sostituzione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 305 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 305 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)