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Sez. U, Sentenza n. 12 del 21/04/1995 Cc. (dep. 16/06/1995) Rv. 201207 - 01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Proroga | È istituto di carattere eccezionale - Conseguenze in tema di interpretazione - Presupposti per la sua concessione.
Stato
decisa il 1995-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201207-01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Proroga

La proroga della custodia cautelare nel corso delle indagini preliminari è un istituto di carattere eccezionale, come risulta dalle aggettivazioni della disposizione che la prevede, con riferimento sia alle esigenze cautelari (che devono essere gravi), sia al collegamento tra queste e la proroga (che deve essere indispensabile), sia agli accertamenti da compiere (che devono essere particolarmente complessi). Ne consegue che l'interpretazione di detta disposizione non può che essere quella più rigorosa consentita dal suo tenore letterale, ben individuabile nella necessità di ricercare un giusto contemperamento tra le opposte esigenze del diritto alla libertà dell'imputato, oltre i termini prefissati di durata massima della custodia cautelare e della tutela della collettività, in presenza di concrete peculiarità dell'indagine processuale. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che, stante il collegamento logico-sintattico tra gravità delle esigenze cautelari, necessità dello svolgimento dell'accertamento e indispensabilità del protrarsi della custodia cautelare, la sussistenza di gravi esigenze cautelari costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente per la concessione della proroga, perché questa deve essere funzionalmente connessa all'ulteriore esigenza del compimento di accertamenti caratterizzati dalla particolare complessità e può, quindi trovare la sua giustificazione solo quando le esigenze cautelari "gravi" rendano, quanto meno, opportuno che tali accertamenti si svolgano in costanza dello stato custodiale dell'indagato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 305 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 305 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)