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Sez. 3, Sentenza n. 10393 del 30/07/2001 (Rv. 548611 - 01)

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Interdizione dalla professione ex art. 8 legge 5 febbraio 1992, n. 175 - Natura di sanzione disciplinare - Applicazione - Competenza dell'Ordine professionale - Sentenza penale di patteggiamento - Influenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548611-01

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE

La sanzione interdittiva di cui all'art. 8 legge 5 febbraio 1992 n. 175 (che punisce con la interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno gli esercenti le professioni sanitarie che permettano o agevolino l'esercizio abusivo della professione), rappresenta una nuova sanzione disciplinare, come tale di competenza dell'organo disciplinare dell'ordine professionale; né la sua applicazione è preclusa dalla sentenza penale di patteggiamento che inibisce l'applicazione delle pene accessorie, ma non anche di sanzioni di natura diversa, quali le sanzioni disciplinari.

Riferimenti normativi: Legge 05/02/1992 num. 175 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)