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Sez. 5, Sentenza n. 11500 del 27/09/2000 Ud. (dep. 10/11/2000) Rv. 217978 - 01

AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - NOTIZIE DI REATO - IN GENERE | Intercettazioni preventive - Utilizzo come "notitiae criminis" - Ammissibilità ex art. 25 ter d.l. n. 306 del 1992 - Questione di legittimità costituzionale della norma per contrasto con l'art. 15 cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2000-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217978-01

AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - NOTIZIE DI REATO - IN GENERE

È legittima l'utilizzazione delle informazioni assunte nel corso delle intercettazioni preventive quali notitiae criminis sulle quali fondare una richiesta al GIP di emissione di decreto autorizzativo di intercettazioni a fini probatori, giacché il divieto di utilizzazione posto dall'art. 25 ter D.L. n. 306 del 1992, convertito in L. n. 356 del 1992, concerne la prova del reato, non già la funzione di mera fonte della relativa notizia, senza che, peraltro, sia perciò configurabile un contrasto della norma citata con l'art. 15 Cost. nella parte in cui essa non prevede espressamente anche il divieto di utilizzazione delle suddette intercettazioni preventive quali notizie di reato, atteso che il rispetto dell'art. 15 Cost. è garantito dal fatto che il pubblico ministero, ottenuta la notizia, deve ricercare gli elementi necessari al fine di determinarsi all'esercizio dell'azione penale, e perciò deve, in ogni caso, fare ricorso ad una fonte diversa, ancorché, eventualmente, omologa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 15, Legge 07/08/1992 num. 356 art. 25 ter com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)