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Sez. 2, Sentenza n. 7637 del 10/07/1991 (Rv. 473048 - 01)

Vendita - Obbligazioni del compratore - Prezzo - Interessi | Contratto preliminare - Esecuzione anticipata - Esclusione degli interessi compensativi.
Stato
decisa il 1991-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473048-01

Vendita - Obbligazioni del compratore - Prezzo - Interessi

Nel contratto preliminare di vendita il promittente venditore non ha diritto agli interessi compensativi di cui all'art. 1499 cod. civ. nel caso in cui in esecuzione di una specifica clausola del negozio sia avvenuta prima della stipula definitiva l'immediata consegna della cosa promessa in vendita al promissario acquirente, giacché in tale ipotesi è ragionevole ritenere che il vantaggio dell'acquirente sia stato previsto e considerato nella determinazione del prezzo, onde difetta il fine di riequilibrio delle posizioni economiche delle parti, rispetto al negozio, costituente la ratio della norma citata. Peraltro, il promittente venditore ha diritto agli interessi anzidetti per il periodo successivo alla data prevista per la stipulazione del contratto definitivo di vendita, ancorché il promissario acquirente abbia ritardato il pagamento del saldo legittimamente o per causa a lui non imputabile, atteso che in tal caso riacquista rilievo il motivo ispiratore sulla norma richiamata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1499

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)