Sez. 2, Sentenza n. 2676 del 21/03/1994 (Rv. 485822 - 01)
Vendita - Obbligazioni del compratore - Prezzo - Interessi | Preliminare di vendita - Consegna anticipata della cosa fruttifera da parte del promittente venditore senza ricezione del prezzo - Interessi compensativi sul prezzo - Obbligo di corresponsione del promittente acquirente - Esclusione - Limiti.
Vendita - Obbligazioni del compratore - Prezzo - Interessi
L'art. 1499 cod. civ., a norma del quale, nel caso di anticipata consegna della cosa fruttifera compravenduta, sono dovuti, salvo patto contrario, gli interessi sul prezzo, non è applicabile al contratto preliminare nel caso di anticipata consegna della cosa; pertanto, il promittente venditore che, senza ricevere il prezzo, ha consegnato la cosa prima della stipulazione del contatto definitivo, può pretendere gli interessi compensativi sul prezzo da pagare solo dalla prevista data di stipulazione del contatto definitivo, a meno che non vi sia stata costituzione in mora del creditore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1499
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)