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Sez. 5, Sentenza n. 12153 del 02/12/2011 Cc. (dep. 30/03/2012) Rv. 252146 - 01

PENA - PENE PECUNIARIE - CONVERSIONE | Conversione della pena pecuniaria in libertà controllata - Presupposto - Insolvibilità del condannato - Prova - Pignoramento negativo - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252146-01

PENA - PENE PECUNIARIE - CONVERSIONE

Ai fini dell'accertamento dell'insolvibilità del condannato - che costituisce il presupposto della conversione della pena pecuniaria, nella specie, in quella di libertà controllata - il pignoramento negativo pur potendo costituire prova sufficiente della predetta insolvibilità non riveste, tuttavia, carattere di prova necessaria ed esclusiva, non sussistendo in "subiecta" materia alcuna gerarchia delle fonti di prova.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 136 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)