Sez. 1, Sentenza n. 26358 del 09/06/2005 Cc. (dep. 15/07/2005) Rv. 232057 - 01
PENA - PENE PECUNIARIE - CONVERSIONE | Dichiarazione di fallimento - Assoggettamento del condannato alla pena pecuniaria - Ammissibilità - Valutazione del giudice di sorveglianza circa la sussistenza del presupposto dell'insolvibilità - Conversione della pena pecuniaria.
PENA - PENE PECUNIARIE - CONVERSIONE
Il condannato al pagamento della pena pecuniaria è tenuto al pagamento della pena anche nel caso in cui sia stata pronunciata nei suoi confronti dichiarazione di fallimento. Ne consegue che il giudice di sorveglianza può stabilire la conversione della pena pecuniaria in libertà controllata, ritenendo accertato lo stato di effettiva insolvibilità del condannato sulla base dell'infruttuoso esperimento del pignoramento dei beni.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 136 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 660 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)