Sez. 5 - , Ordinanza n. 24276 del 04/10/2018 (Rv. 650949 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE | IVA all'importazione - Recupero - Agenzia delle Dogane ed Agenzia delle Entrate - Riparto di competenza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE
L'Agenzia delle Dogane è funzionalmente competente al recupero dell'IVA all'importazione sia nel caso di coincidenza dell'immissione in libera pratica con quella in consumo, sia quando, pur mancando detta coincidenza, venga riscontrata un'irregolarità nella gestione dei "depositi IVA" fino al momento della estrazione delle merci, mentre nella fase successiva, nelle ipotesi di indebite detrazioni operate con il sistema dell'autofatturazione, la relativa competenza spetta all'Agenzia delle Entrate, poiché la riscossione dell'IVA al di fuori degli spazi doganali non afferisce alla "fiscalità interna negli scambi internazionali" demandata, ex art. 63 del d.lgs. n 300 del 1999, alla competenza dell'Agenzia delle Dogane.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 62, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 63, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 50 bis, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)