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Sez. 1, Ordinanza n. 4365 del 26/02/2026 (Rv. 677083-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE | Accordi di ristrutturazione - Valutazione del carattere abusivo da parte del giudice del merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677083-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE

In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57 e 63 CCII (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), la verifica compiuta dal giudice di merito sull'intento del debitore di utilizzare l'istituto concorsuale con finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle previste dall'ordinamento, si traduce in un'indagine di fatto, censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione e nei limiti in cui tale vizio è ancora utilmente deducibile. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla società debitrice avverso la decisione della Corte d'appello di non omologare l'accordo di ristrutturazione, in quanto contemplante una mera falcidia dei crediti spettanti all'Agenzia delle Entrate, imposta a quest'ultima anche in mancanza di adesione, attraverso un'istanza di omologazione forzosa - c.d. cram down – non correlata ad una contestuale ristrutturazione del debito residuo di altri creditori).

Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 57, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 63

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)