Sez. 1, Sentenza n. 32954 del 17/12/2024 (Rv. 673360-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE | Accordi di ristrutturazione - Art. 182-bis, comma 4, l.fall. - Applicabilità - Presupposti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE
In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, l'art. 182-bis, comma 4, l.fall., laddove consente al tribunale, ai fini dell'omologazione, di surrogarsi all'amministrazione finanziaria ovvero agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie in caso di loro mancata adesione alla proposta concordataria (c.d. cram down), presuppone la presenza di un accordo con i soggetti titolari di crediti di ammontare tale da non raggiungere il 60% di cui al primo comma della medesima norma, donde l'estensione al creditore pubblico, in presenza dei presupposti di legge, si riveli tale da consentire di ovviare, nell'ottica della concorsualità , al mancato raggiungimento della richiesta maggioranza.
Legge Falliment. art. 182 bis com. 4, Legge Falliment. art. 182 bis com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)