Sez. 2, Sentenza n. 2706 del 06/06/1973 Ud. (dep. 02/04/1974) Rv. 126649 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - DIVIETO DOPO CONDANNA A PENA DETENTIVA - ILLEGITTIMITA DELLA CUSTODIA PREVENTIVA IN ATTO - ESCLUSIONE DEL DIVIETO - OBBLIGO DI SCARCERAZIONE.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - DIVIETO DOPO CONDANNA A PENA DETENTIVA - ILLEGITTIMITA DELLA CUSTODIA PREVENTIVA IN ATTO - ESCLUSIONE DEL DIVIETO - OBBLIGO DI SCARCERAZIONE.*
Il disposto dell'art 275 cod proc pen, circa il divieto di scarcerazione dopo sentenza di condanna non definitiva a pena detentiva e operativo soltanto se la detenzione in atto sia legittima. Cio e conseguenza del fatto che il divieto anzidetto opera come condizione necessaria ex lege della protrazione della custodia preventiva allo stesso titolo originario, che, se illegittimo, non puo rendere legittima la protrazione della custodia medesima: comunque anche se si attribuisca alla suddetta sentenza funzione novativa del titolo della precedente detenzione, la novazione puo soltanto rendere irrilevanti i vizi meramente formali del titolo originario, ma non puo giammai rendere legittima una detenzione illegittima, o non piu legittima, per Mancanza o illegittimita sostanziale originaria o sopravvenuta del titolo cui la custodia preventiva e riferibile. (Conf 123804, anno 1973).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)