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Sez. 1, Sentenza n. 843 del 03/04/1984 Cc. (dep. 02/05/1984) Rv. 163966 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - DIVIETO DOPO CONDANNA A PENA DETENTIVA - STATO DETENTIVO GIÀ ILLEGALE - ESCLUSIONE DELLA ILLEGALITÀ - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163966-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - DIVIETO DOPO CONDANNA A PENA DETENTIVA - STATO DETENTIVO GIÀ ILLEGALE - ESCLUSIONE DELLA ILLEGALITÀ - INSUSSISTENZA.*

La sentenza di condanna non irrevocabile, intervenuta successivamente alla scadenza dei termini di custodia preventiva, non rende legittimo uno stato di detenzione divenuto illegale. Infatti, l'ambito di applicazione dell'art. 275 cod. proc. pen. presuppone la legittimità della detenzione in atto, per cui il divieto di scarcerazione, ivi previsto, va escluso quando manchi un titolo formale che legittimi la detenzione o quando il titolo stesso, pur esistente, sia in seguito caducato per la scadenza del termine anzidetto. (V mass n 126649).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)