Sez. L, Sentenza n. 3269 del 11/07/1989 (Rv. 463345 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - SOMME PAGATE IN ESECUZIONE DI UNA SENTENZA DI CONDANNA - DIRITTO ALLA RESTITUZIONE - PRESCRIZIONE APPLICABILE - DECORRENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - SOMME PAGATE IN ESECUZIONE DI UNA SENTENZA DI CONDANNA - DIRITTO ALLA RESTITUZIONE - PRESCRIZIONE APPLICABILE - DECORRENZA.*
Il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza di condanna, successivamente (impugnata e) riformata, soggiace, ai sensi degli artt. 2033 e 2946 cod. civ., al termine di prescrizione decennale, che inizia a decorrere dal giorno in cui è divenuto definitivo - con la riforma della sentenza predetta - l'accertamento dell'indebito. (V 2099/82, mass n 419888).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)