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Sez. L, Sentenza n. 3269 del 11/07/1989 (Rv. 463345 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - SOMME PAGATE IN ESECUZIONE DI UNA SENTENZA DI CONDANNA - DIRITTO ALLA RESTITUZIONE - PRESCRIZIONE APPLICABILE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1989-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463345-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - SOMME PAGATE IN ESECUZIONE DI UNA SENTENZA DI CONDANNA - DIRITTO ALLA RESTITUZIONE - PRESCRIZIONE APPLICABILE - DECORRENZA.*

Il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza di condanna, successivamente (impugnata e) riformata, soggiace, ai sensi degli artt. 2033 e 2946 cod. civ., al termine di prescrizione decennale, che inizia a decorrere dal giorno in cui è divenuto definitivo - con la riforma della sentenza predetta - l'accertamento dell'indebito. (V 2099/82, mass n 419888).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)