Sez. 2, Sentenza n. 9488 del 28/04/2011 (Rv. 617712 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE | Convenzione disciplinante i rapporti tra il cliente (nella specie, una P.A.) ed i legali di propria fiducia - Previsione della facoltà del cliente di accordare compensi superiori al minimo solo a sua discrezione - Natura vessatoria - Esclusione - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE
La clausola inserita nella convenzione che disciplina in via generale i rapporti tra un cliente (nella specie, una pubblica amministrazione) ed i propri avvocati, la quale preveda la facoltà del cliente di accordare compensi superiori al minimo tariffario solo a sua discrezione, non ha natura vessatoria, in quanto non limita la facoltà del professionista di opporre eccezioni al cliente, ma delimita l'oggetto del contratto, individuando il corrispettivo della prestazione con riferimento all'entità e alle modalità di liquidazione del compenso professionale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2225
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)