diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1833 del 07/02/2003 (Rv. 560304 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE | Clausola derogativa della tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti (legge 2 marzo 1949 n.143) - Natura vessatoria - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560304-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE

In tema di condizioni generali di contratto, l'art. 1341 cod. civ. regola due tipi di clausole predisposte da una parte, in relazione alla possibile debolezza del contraente aderente. Il primo comma disciplina il regime delle c.d. condizioni generali di contratto e stabilisce la regola che quando esse sono predisposte da una parte, vincolano l'aderente se sono da lui conosciute o conoscibili mediante l'ordinaria diligenza. Il secondo comma disciplina la situazione specifica nella quale le condizioni stesse sono vessatorie e stabilisce che esse, per essere vincolanti nei confronti dell'altro contraente, debbono essere approvate particolarmente per iscritto, nella consapevolezza di assumere un obbligo oggettivamente gravoso. Ne consegue che, atteso il carattere tassativo dell'elencazione di cui al secondo comma dell'art. 1341 cit. - che può essere suscettibile della sola interpretazione estensiva qualora la clausola limiti la responsabilità del proponente e non ove definisca semplicemente l'oggetto del contratto e dunque l'obbligazione - la clausola relativa alla riduzione del compenso spettante all'ingegnere per l'opera professionale svolta come direttore dei lavori, in deroga a quanto statuito dalla tariffa professionale di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143, non costituisce clausola vessatoria suscettibile di approvazione scritta, poiché non limita appunto la responsabilità del proponente, non influendo sulle conseguenze del suo inadempimento eventuale, ma delimita piuttosto il contenuto dell'incarico conferito con riferimento all'obbligazione concernente la corresponsione del compenso professionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2222, Legge 02/03/1949 num. 143 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)