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Sez. L, Sentenza n. 885 del 02/02/1983 (Rv. 425639 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - GIUSTIFICAZIONE DEL LICENZIAMENTO DEI SINGOLI DIPENDENTI - IDONEITÀ - INDAGINE SUGLI EVENTUALI MOTIVI POLITICI E SINDACALI DEL RECESSO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425639-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - GIUSTIFICAZIONE DEL LICENZIAMENTO DEI SINGOLI DIPENDENTI - IDONEITÀ - INDAGINE SUGLI EVENTUALI MOTIVI POLITICI E SINDACALI DEL RECESSO - IRRILEVANZA.*

L'accertamento del concretarsi della fattispecie del licenziamento collettivo per riduzione di personale consente di giustificare la necessità del licenziamento stesso nei confronti dei singoli dipendenti, e quindi rende irrilevante l'indagine diretta ad accertare eventuali motivi politici e sindacali concorrenti a determinare - secondo l'assunto del lavoratore estromesso - il recesso, in quanto il licenziamento collettivo integra una fattispecie autonoma di recesso del datore di lavoro, cui non è applicabile la disciplina della legge n. 604 del 1966, né l'art. 18 dello statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300). (V 5086/80, mass n 408944).*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 20/12/1950, DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)