Sez. T, Ordinanza n. 34493 del 29/12/2025 (Rv. 677131-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE | Accertamento fondato su indagini bancarie ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Onere di motivazione - Contenuto - Accertamento basato su presunzioni semplici - Equiparabilità - Esclusione. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - RICHIESTA DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI - IN GENERE - In genere.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE
In tema di accertamento fondato su indagini bancarie ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 - il quale, in mancanza della prova contraria a carico del contribuente, consente all'amministrazione, a determinate condizioni, di imputare al reddito imponibile i versamenti e (per gli imprenditori) i prelevamenti bancari -, l'onere di motivazione, nel caso in cui l'Amministrazuione non intenda accogliere le giustificazioni offerte dal contribuente, non può essere altrettanto stringente come nel caso dell'accertamento basato su presunzioni semplici, essendo sufficiente che l'evidenza che l'ufficio non abbia ritenuto raggiunta la prova liberatoria suddetta emerga, anche implicitamente, dall'atto accertativo, attraverso la riduzione del reddito ripreso a tassazione disposta in accoglimento solo di alcune delle giustificazioni rese dal contribuente in sede di contraddittorio.
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2728
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)