Sez. T, Sentenza n. 10364 del 19/04/2025 (Rv. 674948-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - RICHIESTA DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI - IN GENERE | Indagini bancarie nei confronti di società a responsabilità limitata - Estensione ai conti correnti dei soci - Riferibilità dei conti alla società - Onere della prova a carico dell’Amministrazione - Presunzione di cui all’art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, del d.P.R. 600 del 1973 - Conseguenze - Onere della prova contraria a carico del contribuente.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - RICHIESTA DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI - IN GENERE
Le indagini bancarie nei confronti di una società a responsabilità limitata possono essere estese ai conti correnti personali dei soci della stessa soltanto se l'Amministrazione fornisce la prova che tali rapporti bancari sono riferibili anche alla società, in quanto utilizzati anche per operazioni legate alle attività d'impresa di quest'ultima; una volta assolta detta dimostrazione, tuttavia, l'operatività della presunzione legale posta dall'art. 32, comma 1, n. 1 e 7 del d.P.R. n. 600 del 1973 determina una inversione dell'onere probatorio, spettando al contribuente giustificare i vari movimenti bancari, dimostrando la loro estraneità alla determinazione del reddito.
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2728
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)