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Sez. U, Sentenza n. 1944 del 05/07/1974 (Rv. 370173 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - PERFEZIONAMENTO - CONSEGNA AL DESTINATARIO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1974-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370173-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - PERFEZIONAMENTO - CONSEGNA AL DESTINATARIO - NECESSITA.*

La notificazione degli Atti giudiziari per mezzo del servizio postale si perfeziona non gia con la spedizione, da parte dell'ufficiale giudiziario, del piego raccomandato contenente l'atto da notificare, ma con la consegna, effettuata dall'agente postale ed attestata dalla ricevuta di ritorno, del piego stesso al destinatario o a persona abilitata a riceverlo. La notificazione a mezzo del servizio postale e, infatti, il risultato di un'attivita combinata di due pubblici ufficiali (l'ufficiale giudiziario e l'ufficiale postale), regolata, quella del primo, in linea di massima, dall'art 149 cod proc civ, e quella del secondo dalle Disposizioni contenute al riguardo nel regolamento dei servizi postali (RD 18 aprile 1940, n 689), per cui non puo ritenersi esaurita la notificazione di un atto se non nel momento in cui l'ultima di tali attivita, quella dell'ufficiale postale, sia giunta a compimento secondo quanto e prescritto dagli artt 174 e segg del regolamento predetto. (Conf 1156'71, mass n 351274).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Regio Decr. 18/04/1940 num. 689 art. 174

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)