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Sez. U, Sentenza n. 1156 del 22/04/1971 (Rv. 351274 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - PERFEZIONAMENTO - CONSEGNA AL DESTINATARIO - NECESSITA - ATTESTAZIONE SULLA RICEVUTA - MANCANZA - ESCLUSIONE DELLA NOTIFICAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351274-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - PERFEZIONAMENTO - CONSEGNA AL DESTINATARIO - NECESSITA - ATTESTAZIONE SULLA RICEVUTA - MANCANZA - ESCLUSIONE DELLA NOTIFICAZIONE.*

Per effetto degli artt 149 del cod proc civ, 6 del RD 21 ottobre 1923, n 2393, 174 e 175 del RD 18 aprile 1940, n 689, la notificazione degli Atti giudiziari a mezzo del servizio postale si perfeziona non gia con la spedizione, da parte dell'ufficiale giudiziario, del piego raccomandato contenente l'atto da notificare, ma con la consegna, effettuata dall'agente postale ed attestata dalla ricevuta di ritorno, del piego stesso al destinatario od a persona abilitata a riceverlò con la conseguenza che la notificazione deve ritenersi non eseguita ogni qualvolta dall'avviso di ricevimento, restituito dallo agente postale al mittente, risulti che la consegna del piego al destinatario non e avvenuta. (V 15'69, mass n 337804' 69'68, mass n 330894).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 18/04/1940 num. 689 art. 175, Legge 21/10/1923 num. 2393 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)