Sez. U, Ordinanza n. 9224 del 19/04/2010 (Rv. 612465 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Procedura concorsuale per l'assunzione di dipendenti - Candidati risultati idonei e non vincitori - Assunzioni ulteriori da parte della P.A. - Impugnazione dell'assunzione di candidato meglio collocato in graduatoria per difetto dei requisiti di ammissione al concorso - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Spetta al giudice amministrativo la giurisdizione in ordine alla domanda con cui un candidato risultato idoneo in un concorso pubblico indetto da una P.A., a seguito della decisione di quest'ultima di procedere ad ulteriori assunzioni, rivendichi il diritto alla stipulazione del contratto di lavoro in luogo di altro candidato idoneo meglio collocato in graduatoria, sull'assunto che quest'ultimo non sia in possesso dei requisiti di ammissione al concorso: il diritto all'assunzione non viene infatti prospettato in forza dello "scorrimento" della graduatoria approvata, ma in base alla contestazione della legittimità dell'atto di approvazione della graduatoria, del quale non è consentita la disapplicazione da parte del giudice ordinario, non venendo l'atto in considerazione quale presupposto della gestione del rapporto giuridico, ma quale oggetto diretto ed immediato della pretesa, che concerne pertanto l'esercizio del potere amministrativo di assumere al lavoro mediante procedure concorsuali, cui corrisponde un interesse legittimo tutelabile dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma quarto, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)