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Sez. U, Sentenza n. 3170 del 09/02/2011 (Rv. 616065 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Pubblico impiego privatizzato - Procedure di assunzione - Controversia volta a censurare il diritto della P.A. di coprire i posti tramite lo scorrimento di precedente graduatoria, anziché con pubblico concorso - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616065-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la cognizione della domanda con la quale l'interessato censuri la scelta dell'amministrazione di provvedere alla copertura di posti dirigenziali vacanti mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso in precedenza espletato, anziché tramite l'indizione di un nuovo concorso; tale scelta, infatti, è frutto di una valutazione discrezionale di fronte alla quale non può parlarsi di diritti soggettivi, ma di semplici interessi legittimi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Costituzione art. 103, Costituzione art. 113

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)