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Sez. U, Sentenza n. 3 del 17/02/1999 Cc. (dep. 10/03/1999) Rv. 212756 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Richiesta di revoca o di sostituzione fondata sui motivi di salute di cui all'art. 275, comma 4, c.p.p. - Onere di allegazione sanitaria a carico dell'interessato - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212756-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE

In tema di misure coercitive, poiché l'attivazione del procedimento di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere a causa di condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione, o comunque tali da non consentire adeguate cure inframurarie, postula solo che "risultino" al giudice sulla base della richiesta, ovvero della segnalazione del servizio sanitario penitenziario, o "in altro modo", le condizioni predette, non può essere posto a carico dell'interessato un onere di allegazione sanitaria a pena di inammissibilità della richiesta.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)