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Sez. 5, Sentenza n. 132 del 11/10/2011 Cc. (dep. 09/01/2012) Rv. 252655 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Revoca o sostituzione - Istanza fondata sulle condizioni di salute di cui all'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen. - Obbligo del giudice di disporre accertamenti nominando un perito - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252655-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE

In tema di misure coercitive, nel caso in cui il giudice non ritenga di accogliere, sulla base degli atti, la richiesta di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere basata sulla prospettazione di condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione o comunque tali da non consentire adeguate cure inframurarie, è tenuto a disporre gli accertamenti medici, nominando un perito, secondo quanto disposto dall'art. 299, comma quarto, ter, cod. proc. pen. Pertanto, è consentito al giudice di delibare sull'ammissibilità della richiesta, onde attivare la procedura decisoria, ma solo al fine di verificare che sia stata prospettata una situazione di salute della specie prevista dall'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen., senza la possibilità di alcuna valutazione di merito, mentre gli è inibito respingere la domanda solo perché, in via preliminare, si prefiguri la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non potendo tale apprezzamento che essere successivo all'accertamento peritale che offre il parametro di comparazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 4 n. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)