Sez. 5 - , Ordinanza n. 23133 del 25/07/2022 (Rv. 665486 - 02)
ATTI AMMINISTRATIVI - INVALIDITA' - IN GENERE | Atto privo del sigillo dell'Ufficio e a firma illeggibile - Validità - Condizioni - Fondamento - Imputabilità al titolare dell'ufficio - Accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
ATTI AMMINISTRATIVI - INVALIDITA' - IN GENERE
L'atto di imposizione tributaria, in quanto atto amministrativo scritto, è esistente anche quando, mancando, nel documento che incorpora la relativa dichiarazione, il sigillo o il timbro dell'ufficio, e pur essendo illeggibile la firma del titolare dell'ufficio, la dichiarazione in esso contenuta risulti, per l'insieme delle circostanze di fatto che ne accompagnano la formulazione, inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio essa è stata adottata; spetta poi al giudice di merito, con accertamento di fatto precluso al giudice di legittimità, verificare se la dichiarazione specifica contenuta nell'atto impositivo emanato dall'ufficio tributario a firma illeggibile e sfornito di sigillo, sia imputabile al titolare dell'ufficio e, quindi, dell'organo dell'amministrazione finanziaria, e sia un atto amministrativo esistente.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)