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Sez. 1, Sentenza n. 32000 del 06/07/2006 Cc. (dep. 28/09/2006) Rv. 234381 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Disposizioni concernenti le misure alternative alla detenzione e i benefici penitenziari - Immediata applicabilità - Modifiche apportate con la legge n. 251 del 2005 in tema di delitti ostativi alla concessione dei benefici penitenziari - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234381-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In materia di ordinamento penitenziario, le disposizioni legislative che individuano i delitti ostativi ai benefici penitenziari, in quanto attinenti alle sole modalità di esecuzione della pena, sono di immediata applicazione anche ai fatti ed alle condanne pregresse. (Nel caso di specie, si trattava di diniego di permesso premio in relazione ad un reato commesso anteriormente all'introduzione dell'art. 4 bis ord. pen.).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 bis CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)