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Sez. 5, Sentenza n. 30558 del 01/07/2014 Cc. (dep. 10/07/2014) Rv. 262489 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Disposizioni concernenti i benefici penitenziari e le misure alternative alla detenzione - Immediata applicabilità alle condanne pregresse - Possibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262489-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In materia di ordinamento penitenziario, le disposizioni legislative che individuano i delitti ostativi ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione, in quanto attinenti alle sole modalità di esecuzione della pena, sono di immediata applicazione anche ai fatti e alle condanne pregresse. (Nell'enunciare il principio, la Corte ha precisato che è conforme ai principi di logica e razionalità che il legislatore disponga, "re melius perpensa", la non applicabilità di benefici penitenziari a persone già condannate che non abbiano intrapreso ben precisi percorsi di risocializzazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST., Costituzione art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)