Sez. 5, Sentenza n. 30558 del 01/07/2014 Cc. (dep. 10/07/2014) Rv. 262489 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Disposizioni concernenti i benefici penitenziari e le misure alternative alla detenzione - Immediata applicabilità alle condanne pregresse - Possibilità - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In materia di ordinamento penitenziario, le disposizioni legislative che individuano i delitti ostativi ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione, in quanto attinenti alle sole modalità di esecuzione della pena, sono di immediata applicazione anche ai fatti e alle condanne pregresse. (Nell'enunciare il principio, la Corte ha precisato che è conforme ai principi di logica e razionalità che il legislatore disponga, "re melius perpensa", la non applicabilità di benefici penitenziari a persone già condannate che non abbiano intrapreso ben precisi percorsi di risocializzazione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST., Costituzione art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)