Sez. 2, Sentenza n. 2979 del 27/02/2012 (Rv. 621864 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - SUCCESSIONE TRA CONDOMINI | Contributi dovuti dal condomino venditore - Responsabilità solidale dell'acquirente - Configurabilità - Limiti - Art. 63 disp. att. cod. civ. - Applicabilità - Responsabilità dell'acquirente ex art. 1104 cod. civ. - Insussistenza - Fattispecie.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - SUCCESSIONE TRA CONDOMINI
In tema di condominio negli edifici, la responsabilità solidale dell'acquirente di una porzione di proprietà esclusiva per il pagamento dei contributi dovuti al condominio dal venditore è limitata al biennio precedente all'acquisto, trovando applicazione l'art. 63, secondo comma, disp. att. cod. civ., e non già l'art. 1104 cod. civ., atteso che, ai sensi dell'art. 1139 cod. civ., le norme sulla comunione in generale si estendono al condominio soltanto in mancanza di apposita disciplina. (La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza di merito la quale, nell'interpretare la clausola di un contratto preliminare, che prevedeva l'obbligo della promittente venditrice di estinguere ogni debito nei confronti del condominio prima della stipula del definitivo, aveva ritenuto che l'impegno così assunto riguardasse i contributi dovuti dal venditore, già cessionario a sua volta dell'alloggio, non nei limiti dell'art. 63, disp. att. cod. civ., ma per intero, sostanzialmente affermando l'applicabilità dell'art. 1104 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1104, Cod. Civ. art. 1139, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)