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Sez. 2 - , Ordinanza n. 21860 del 09/10/2020 (Rv. 659363 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE | Ripartizione delle spese per le parti comuni tra venditore ed acquirente dell’immobile - Natura dell’obbligazione - Finalità - Onere della prova a carico del condominio - Portata.
Stato
decisa il 2020-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659363-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE

In tema di ripartizione delle spese condominiali tra venditore ed acquirente dell'immobile, il previgente art. 63, comma 2, disp. att. c.c. – ora, in forza della l. n. 220 del 2012, art. 63, comma 4, disp. att. c.c. – delinea a carico dell'acquirente un'obbligazione solidale, non "propter rem", ma autonoma, in quanto costituita "ex novo" dalla legge esclusivamente in funzione di rafforzamento dell'aspettativa creditoria del condominio su cui incombe, poi, l'onere di provare l'inerenza della spesa all'anno in corso o a quello precedente al subentro dell'acquirente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 com. 2, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 com. 4, Legge 11/12/2012 num. 220

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)