Sez. L, Sentenza n. 13336 del 10/12/1991 (Rv. 474993 - 01)
Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Promozioni e concorsi | Promozione automatica ex art. 2103 cod. civ. - Inapplicabilità - Diritto alla promozione - Condizioni - Reggenza in esecuzione di un ordine scritto - Necessità - Esplicita indicazione della superiorità delle nuove mansioni - Irrilevanza - Limiti.
Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Promozioni e concorsi
Attesa l'inapplicabilità al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri - senza che ciò (come rilevato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 257 del 1984) comporti lesione del principio costituzionale di uguaglianza - della disciplina sulla cosiddetta promozione automatica dettata dall'art. 2103 cod. civ., nel testo sostituito dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970, affinché il dipendente autoferrotranviario maturi, nella ricorrenza delle altre condizioni previste dall'art. 18 all. A) al r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, il diritto alla promozione, è necessario che la reggenza costituisca adempimento di un ordine scritto, il quale può essere integrato anche da un ordine (scritto) di trasferimento, ancorché privo dell'esplicita indicazione della superiorità delle nuove mansioni rispetto alle precedenti, ove tale superiorità sia peraltro accertabile in base a qualsiasi altro utile elemento probatorio, restando il diritto alla promozione escluso ove le mansioni superiori svolte siano diverse da quelle attribuite con detto trasferimento.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 18 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)