Sez. L, Sentenza n. 2694 del 08/03/1995 (Rv. 490977 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE | Disciplina ex art. 18 regolamento all. A al R.D. n. 148 del 1931 - Deroga dell'art. 2103 cod.civ. - Questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 35 Cost. - Manifesta infondatezza.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del regolamento all.A al R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., sotto il profilo che la deroga posta da tale disposizione ai principi posti dall'art. 2103 cod.civ. (col richiedere l'ordine scritto del direttore affinché l'adibizione a funzioni superiori possa far maturare il diritto alla qualifica superiore) non sarebbe più giustificabile dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro dal personale delle Ferrovie dello Stato. Mentre, infatti, la corte costituzionale con la sentenza 27 aprile 1988 n. 500 ha rilevato che le pur sussistenti esigenze di ammodernamento della disciplina prevista per i c.d. autoferrotranvieri e essere soddisfatte solo dal legislatore, mediante una riforma integrale e non settoriale, successivamente il legislatore è intervenuto in materia, statuendo con l'art. 1, secondo comma, della legge 12 luglio 1988 n. 270 che (a partire dal novantesimo giorno dell'entrata in vigore della legge stessa) le disposizioni contenute nel regolamento all. A al R.D. 148/1931 (o modificative o integrative dello stesso) possono essere derogate dalla contrattazione nazionale di categoria, alla quale non possono derogare i regolamenti d'azienda. D'altra parte anche alla parziale inadeguatezza di questo intervento (in riferimento anche alla disciplina dettata per i ferrovieri, il cui rapporto è regolato senz'altro su base contrattuale collettiva ed individuale, ex art. 21, comma primo, della legge 17 maggio 1985 n. 210) può ovviare solo il legislatore, ai sensi delle considerazioni espresse al riguardo dalla Corte costituzionale.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 35, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 18 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 21 CORTE COST., Legge 12/07/1988 num. 270 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)