Sez. 1, Sentenza n. 2571 del 06/03/1995 (Rv. 490932 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Data risultate dal cd. certificato di ultimazione dei lavori - Data di ultimazione dell'opera - Ammissibilità - Successive prestazioni per ovviare i vizi e i difetti dell'opera - Irrilevanza.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE
Con riferimento ai contratti d'appalto d'opera pubblica, l'opera deve intendersi completata materialmente, k anche ai sensi ed agli effetti dell'art. 1669 cod. civ., nella data risultante dal cd. certificato di ultimazione dei lavori di cui all'art. 62 R.D. 25 maggio 1895 n. 350 (il quale prevede che "compiuti i lavori, il direttore, in contraddittorio con l'appaltatore, redigerà, senza ritardo, il processo verbale della loro ultimazione in doppio esemplare"), anche nel caso in cui, nonostante il rilascio del menzionato certificato, l'appaltatore abbia, successivamente, effettuato le prestazioni occorrenti per ovviare i vizi ed i difetti che il committente abbia riscontrato in sede di verifica o di collaudo e dei quali abbia preteso l'eliminazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1669, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)