Sez. 1, Sentenza n. 9641 del 23/12/1987 (Rv. 456657 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE - DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - DISCIPLINA EX ART. 1667, TERZO COMMA, COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - DENUNZIA DEI VIZI OLTRE DUE ANNI DOPO LA CONSEGNA "CON RISERVA DI ACCETTAZIONE" - PRECLUSIONE.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE - DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - DISCIPLINA EX ART. 1667, TERZO COMMA, COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - DENUNZIA DEI VIZI OLTRE DUE ANNI DOPO LA CONSEGNA "CON RISERVA DI ACCETTAZIONE" - PRECLUSIONE.*
Anche nell'appalto di opera pubblica trova applicazione l'art. 1667 terzo comma cod. civ., in tema di garanzia per vizi, e, pertanto, ove i vizi medesimi siano stati denunciati oltre due anni dopo la consegna, pure se avvenuta "con riserva di accettazione", resta preclusa la possibilità di farli valere, tanto in via d'Azione, per effetto della prescrizione contemplata dalla prima parte di detta norma, quanto in via d'eccezione, per effetto della decadenza di cui alla seconda parte della norma stessa. (V 1146/82, mass n 419027).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)