Sez. 1, Sentenza n. 1376 del 08/02/2000 (Rv. 533593 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA | Facoltà del curatore di optare per la esecuzione del contratto inerente al trasferimento della proprietà o lo scioglimento dello stesso - Applicabilità al contratto preliminare di vendita immobiliare - Immediato godimento dell'immobile ed integrale versamento del prezzo - Irrilevanza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA
L'art. 72, quarto comma, legge fall., che, con riferimento ai contratti inerenti al trasferimento della proprietà di un bene dal fallito all'acquirente, nelle ipotesi in cui la proprietà stessa non sia ancora stata trasferita, attribuisce al curatore la facoltà di optare tra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto, è applicabile al preliminare di vendita immobiliare, ove l'impegno reciproco di cedere ed acquistare il diritto dominicale con la sottoscrizione di un successivo atto traslativo non abbia trovato esecuzione, a nulla rilevando in contrario la circostanza che sia già stato trasferito il godimento dell'immobile ed integralmente versato il prezzo, circostanza che non vale a trasformare un contratto con efficacia obbligatoria in contratto con effetti reali.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)