Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36740 del 25/11/2021 (Rv. 663148 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Clausole vessatorie ex art. 1469-bis ss. c.c. – Squilibrio significativo – Nozione.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE
La nozione di significativo squilibrio contenuta nell'art. 1469-bis c.c. (e, successivamente, nell'art. 33 codice del consumo), relativamente alle clausole vessatorie contenute nei contratti tra professionista e consumatore, fa esclusivo riferimento ad uno squilibrio di carattere giuridico e normativo, riguardante la distribuzione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, non consentendo invece di sindacare l'equilibrio economico, ossia la convenienza economica dell'affare concluso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1469 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33, Direttive Commissione CEE 05/04/1993 num. 13, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 34
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)