Sez. 1 - , Sentenza n. 23655 del 31/08/2021 (Rv. 662338 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE | Contratti conclusi tra professionista e consumatore - Clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile - Vessatorietà - Condizioni - Anche se relative alla determinazione dell'oggetto del contratto o all'adeguatezza del corrispettivo - Sussistenza - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE
In tema di contratti conclusi tra professionista e consumatore, le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere considerate vessatorie o abusive, e pertanto nulle, se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e ciò anche nel caso in cui riguardino la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che, pur avendo ritenuto non chiara la clausola contrattuale di un mutuo "prima casa", che indicizzava il capitale al tasso di cambio tra l'euro e una diversa valuta, ne aveva escluso la nullità ex artt. 33, 34 e 36 c.cons.).
Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 34, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 36, Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)