Sez. 1, Sentenza n. 964 del 04/02/1999 (Rv. 522941 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Ordinanza di accoglimento o rigetto di consulenza tecnica - Ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
È inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso i provvedimenti di accoglimento o rigetto dell'istanza di consulenza tecnica, trattandosi di provvedimenti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e rivestono natura ordinatoria, risultando privi dei necessari requisiti della decisorietà e definitività, in quanto strumentali e preparatori rispetto alla futura decisione e sempre revocabili o modificabili dal giudice che li ha emessi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 191, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)